Soprintendenza speciale per il PNRR

Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)

Con la firma e la successiva ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, l’Italia si è impegnata a «ricercare la conciliazione e l’articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto [del territorio]» (Convenzione, art. 5).

Data:
26 Novembre 2024

Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)

Con la firma e la successiva ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, l’Italia si è impegnata a «ricercare la conciliazione e l’articolazione delle rispettive esigenze dell’archeologia e del riassetto [del territorio]» (Convenzione, art. 5). Il principale strumento amministrativo per il raggiungimento di questo scopo è rappresentato dalla Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), una procedura che trova il proprio fondamento nell’art. 28, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e che è attualmente normata dall’art. 41, c. 4, e dal correlato All. I.8 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Ad esse si applicano, infine, le Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e tuttora in vigore laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Come richiamato dall’art. 1 del succitato D.P.C.M. 14/02/2022, la VPIA «è volta a valutare l’impatto della realizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio archeologico, riorientandone eventualmente le scelte progettuali ed esecutive».

Duplice è il campo di applicazione: da un parte, per definizione, tutti i progetti pubblici o di interesse pubblico che ricadono nel perimetro del Codice dei contratti pubblici, dall’altra tutti i progetti, pubblici o privati, che sono soggetti alla Valutazione di impatto ambientale (VIA), tra le cui finalità rientra quella di valutare gli impatti di un’opera sul paesaggio e sul patrimonio culturale, ivi compreso quello archeologico, che sia già noto o solamente presunto come esistente nel sottosuolo o sui fondali.

Ai sensi dell’art. 28, c. 4, del D.Lgs. 42/2004, la VPIA consiste, in buona sostanza, nell’esecuzione di indagini archeologiche preventive nelle aree di interesse archeologico interessate dai lavori, anche quando dette aree non siano espressamente tutelate quali beni culturali.

Al fine di verificare la sussistenza di questo interesse archeologico nelle aree di progetto, il soggetto proponente è tenuto a trasmettere agli Uffici competenti la cd. documentazione archeologica prodromica, che comprende i dati e le informazioni geologiche e archeologiche in suo possesso, con particolare riferimento ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni di superficie eseguite, alla lettura della geomorfologia del territorio e alle fotointerpretazioni.

Qualora l’Amministrazione, sulla base di questa documentazione e dalle informazioni in suo possesso, rilevi un interesse archeologico nelle aree interessate dalla progettazione, prescrive le indagini preventive da effettuarsi a spese del soggetto proponente, che, a seconda dei casi, possono consistere in carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, sondaggi archeologici, saggi e/o scavi in estensione. In caso contrario, può comunque dettare mirate prescrizioni di tutela, come, ad esempio, la sorveglianza archeologica in corso d’opera.

Le indagini preventive così prescritte possono essere eseguite in una fase successiva all’approvazione del progetto o alla delibera della sua compatibilità ambientale, ma devono comunque concludersi prima dell’affidamento dei lavori e in ogni caso prima dell’avvio degli stessi affinché, sulla base del loro esito, la Soprintendenza possa dettare tutte le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio archeologico eventualmente portato alla luce, che possono comportare modifiche, anche sostanziali, al progetto, nonché l’impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, le opere originariamente previste.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione del sito web dell’Istituto centrale per l’archeologia dedicata a tale procedura.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2025, 09:04