Soprintendenza speciale per il PNRR

Gli impianti di produzione da fonti di energie rinnovabili.

Le F.e.r. sono quelle fonti di energia non soggette a esaurimento; il loro sviluppo è indiscutibilmente una delle componenti fondamentali di ogni approvvigionamento teso a raggiungere la minimizzazione degli impatti ambientali associati al funzionamento ottimale dei sistemi energetici.

Data:
29 Luglio 2024

Gli impianti di produzione da fonti di energie rinnovabili.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) è il principale strumento di programmazione politica che consente a ciascuno degli Stati membri dell’UE di descrivere le modalità attraverso le quali essi raggiungeranno i traguardi europei della neutralità climatica e della resilienza entro il 2050.

Per l’Italia, il Piano per il decennio 2021-2030 è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato approvato dalla Commissione Europea con il Documento di lavoro SWD (2020) 911 DEF. del 14/10/2020. I nuovi e più ambizioni obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dal pacchetto Fit for 55% hanno poi reso necessario un aggiornamento del Piano, la cui versione definitiva è stata sottoposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Commissione europea in data 01/07/2024.

Nell’ambito del PNIEC 2021-2023 un ruolo chiave è rivestito dalle fonti di energia rinnovabile (FER), il cui sfruttamento è incentivato sia per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, sia per fronteggiare, attraverso la diversificazione energetica, le crisi energetiche che scaturiscono da fattori geopolitici o da emergenze varie. È infatti prevista per il 2030 una potenza da fonte rinnovabile di 131 Gigawatt, di cui quasi 80 dal solare e circa 28 dall’eolico. A tal fine, le azioni previste per lo sviluppo del settore sono molteplici, dall’attuazione delle riforme e degli investimenti strutturati nell’ambito del PNRR, alla semplificazione dei procedimenti abilitativi per la realizzazione degli impianti, fino alla definizione di incentivi e sostegni finanziari agli investimenti.

Ad oggi, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dal D.Lgs. 28/2011, fermo restando lo svolgimento delle valutazioni ambientali, laddove previste dal D.Lgs. 152/2006. Nello specifico, la SS-PNRR esprime il parere di competenza del MiC, oltre che nelle procedure di VIA in sede statale, nelle successive e conseguenti procedure autorizzative laddove gli impianti interessano beni culturali e/o beni paesaggistici e rientrano nelle competenze territoriali di due o più uffici periferici.

Sull’argomento rileva anche il D.Lgs. 199/2021, adottato in conformità al PNIEC e in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, con l’obiettivo espresso di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese attraverso l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili. La norma, oltre ad aver modificato i regimi autorizzativi definiti dal predetto D.Lgs. 28/2011, ha previsto la definizione di aree e superfici “idonee” e “non idonee” alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con semplificazioni procedurali per le prime: in particolare, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo e il parere dell’amministrazione competente in materia paesaggistica è considerato obbligatorio, ma non vincolante, con l’ulteriore previsione che l’autorità competente provveda comunque sulla domanda di autorizzazione, in caso di mancata espressione nei termini del parere paesaggistico.

In attuazione del predetto D.Lgs. 199/2021, con successivo D.M. 21/06/2024, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha individuato i principi e i criteri omogenei con cui le Regioni dovranno individuare:

  • le superfici e aree idonee, in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse;
  • le superfici e aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti;
  • le superfici e aree ordinarie nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
  • le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Le Regioni sono dunque ora impegnate nell’elaborazione di proprie leggi con le quali individuare le aree ove è possibile realizzare nuovi impianti a fonti rinnovabili e quelle dove invece è vietato.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2025, 09:02