La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Le Norme in materia ambientale del D.Lgs.n.152/2006 rappresentano un pilastro nella tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio.
Data:
26 Novembre 2024

Le Norme in materia ambientale contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 hanno tra i principali obiettivi quello di salvaguardare e migliorare le condizioni dell’ambiente nelle sue diverse componenti, ivi compresi il patrimonio culturale e il paesaggio e le interazioni tra questi e gli altri fattori (popolazione e salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima e altri beni materiali). A tal fine esse prevedono e disciplinano due diverse procedure di valutazione ambientale:
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha ad oggetto piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e serve, quindi, a garantire la sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione da adottare;
- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che ha ad oggetto singoli progetti, di carattere pubblico o privato, che possono avere impatti ambientali significativi e serve, quindi, a valutare e prevenire le conseguenze negative derivanti dalla loro realizzazione e dal loro esercizio.
In particolare, i procedimenti di VIA (e quelli di verifica di assoggettabilità a VIA) si svolgono a diversi livelli istituzionali. A seconda dei casi, infatti, i diversi progetti possono essere sottoposti a VIA in sede statale ovvero in sede regionale: nel primo caso, l’autorità competente è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della Cultura (MiC); nel secondo caso, l’autorità competente è individuata secondo le diverse disposizioni delle singole Regioni e Province autonome.
I progetti da sottoporre a VIA sono trasmessi, insieme all’ulteriore documentazione prevista dalla norma (in particolare, lo Studio di impatto ambientale – SIA), dal soggetto proponente all’autorità competente, che ne verifica la procedibilità e, all’esito della stessa, ne cura la pubblicazione sul proprio sito web per l’avvio della consultazione pubblica: in questa fase della durata standard di 60 giorni, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e della relativa documentazione, presentare osservazioni e/o fornire elementi conoscitivi e valutativi, così come le Amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti possono produrre i propri pareri. Le osservazioni e i pareri così acquisiti possono essere a loro volta controdedotti dal proponente nei successivi 15 giorni.
Tenuto conto dello studio di impatto ambientale e delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, delle osservazioni e dei pareri pervenuti nel corso della consultazione pubblica e delle eventuali relative controdeduzioni presentate dal proponente, l’autorità competente adotta il provvedimento di VIA nel termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica. Per le VIA svolte in sede statale, il provvedimento è adottato previa acquisizione del concerto del Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del MiC ovvero, per i progetti compresi nel PNRR, per quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché per i progetti attuativi del PNIEC, del Soprintendente speciale per il PNRR.
Il provvedimento di VIA ha l’efficacia temporale definita nel provvedimento stesso – che non può comunque essere inferiore a cinque anni e che può essere prorogata su istanza di parte – ed è sempre integrato nelle successive autorizzazioni e nei diversi titoli abilitativi alla realizzazione delle opere in progetto.
Per quanto attiene alla partecipazione del MiC al procedimento, occorre anche evidenziare che il suo concerto comprende anche l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, purché la documentazione progettuale comprenda anche la relazione paesaggistica, redatta in forme tali da valutare positivamente la compatibilità paesaggistica del progetto.
Inoltre, nel corso del procedimento è anche valutata e comunicata l’assoggettabilità dell’intervento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico: tuttavia, l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è mai subordinata al completamento delle indagini archeologiche preventive eventualmente prescritte, che possono quindi essere eseguite o concludersi in un momento successivo alla chiusura della VIA.
Da ultimo, occorre anche evidenziare che un eventuale dissenso del MiC rispetto al parere favorevole espresso per il MASE dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS o dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – competenti sulle istruttorie tecniche rispettivamente per i progetti “ordinari” e per quelli rientranti nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC – è rimesso alla decisione del Consiglio dei Ministri: questa decisione sostituisce a ogni effetto il provvedimento di compatibilità ambientale e comprende l’autorizzazione paesaggistica. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del MASE dedicato a tali procedure.
Ultimo aggiornamento
18 Febbraio 2025, 22:25