Soprintendenza speciale per il PNRR

Efficientamento energetico e tutela del patrimonio monumentale in Italia

I numerosi interventi di restauro finanziati a valere sui fondi della programmazione 2021-2026 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale Complementare (PNC) hanno reso necessario per l’amministrazione, anche a partire dall’osservatorio privilegiato costituito dalla Soprintendenza speciale PNRR, effettuare un approfondimento applicativo sul tema del restauro di qualità, soprattutto riferito alla transizione energetica, al fine di trovare un punto di equilibrio, ma soprattutto per affrontare in modo omogeneo e coordinato i più importanti temi applicativi del restauro su tutto il territorio nazionale.

Data:
26 Novembre 2024

Efficientamento energetico e tutela del patrimonio monumentale in Italia

La sfida del PNRR per il restauro del patrimonio culturale alla luce delle innovazioni per la transizione energetica

La crisi climatica impone a tutti i soggetti pubblici e privati la ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Il patrimonio culturale richiede su questi temi un confronto fra istituzioni, università e progettisti per verificare come il miglioramento energetico degli edifici di interesse artistico, storico e archeologico possa coniugarsi con la loro tutela e valorizzazione e come le nuove tecnologie possano integrarsi efficacemente nelle strutture storiche e monumentali.

Il patrimonio storico artistico ampiamente presente e diffuso sul territorio nazionale, il cui valore è riconosciuto dalla Costituzione italiana all’art. 9, viene tutelato attraverso l’individuazione e la conservazione dello stesso, mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro (art. 29, c. 1 del D.Lgs 42/2004), essenziale per garantire ricchezza culturale, educativa ed economica della nostra società, per la valorizzazione della sua diversità culturale.

La tutela del patrimonio culturale in Italia è normata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che definisce beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, e stabilisce i criteri per la tutela e la valorizzazione.

Attraverso un dialogo costante con gli uffici deputati alla tutela del patrimonio culturale sono stati individuate prima di tutto le principali problematiche per la successiva diffusione di criteri operativi chiari, fondati su un sistema concettuale saldo ed efficace.

In contesti di pregio storico e paesaggistico sono stati individuati i criteri generali di ammissibilità per l’integrazione del fotovoltaico quali:

• la percezione dell’osservatore in movimento all’interno della città non deve essere disturbata dall’inserimento di nuovi elementi che interferiscano con allineamenti e ritmi del tessuto edilizio e degli spazi aperti, non devono essere visibili dal basso o da una visione prospettica;

modifiche cromatiche e riflessi, dovuti all’inserimento di un impianto, non devono interferire con le visuali più significative e la percezione degli spazi di maggiore valore simbolico testimoniale;

• su copertura a falda si dovranno privilegiare i prospetti secondari, gli impianti dovranno essere integrati nella configurazione delle coperture o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda esistente.

• sono esclusi impianti solari che incidano su coperture con falde con manti originali. In questo confronto e approfondimento sulle tematiche del miglioramento energetico del patrimonio di pregio storico artistico avviato dalla Amministrazione si è inteso valorizzare processi amministrativi innovativi di partenariato pubblico privato e dare evidenza alla comunità energetiche rinnovabili, progetti che nel campo del patrimonio non solo coinvolgono le comunità locali, ma possono contribuire alla tutela di specifici complessi di immobili quali ad esempio i borghi situati nelle aree interne italiane.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2025, 09:03